Prescrizione del diritto al risarcimento in caso di errore medico

Molti si chiedono quali sono i tempi entro i quali è possibile richiedere un risarcimento danni per un atto di malasanità.

In estrema sintesi, la risposta è: 5 o 10 anni, a seconda di chi ha commesso l’errore. Ma vediamo meglio ogni cosa, nel dettaglio.

La legge Gelli-Bianco e gli errori medici

La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge “Gelli-Bianco”) ha cambiato le carte in tavola.

Prima della sua entrata in vigore, la responsabilità professionale del medico era da inquadrarsi nell’ambito contrattuale. La conseguenza diretta era che il paziente aveva dieci anni di tempo per far valere i suoi diritti (vedi artt. 2935 e 2946 del Codice Civile).

La nuova legge “Gelli-Bianco” ha introdotto le seguenti novità:

La responsabilità penale del medico

La norma prevede che il medico non può essere perseguito penalmente, anche se ha agito con imperizia, qualora:

  • abbia rispettato le disposizioni delle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali (la c.d. ars medica);
  • le linee guida o le buone pratiche che ha applicato siano state adeguate al caso.

Con l’avvento della nuova legge, Malasanita360 non raccomanda quasi mai il procedimento penale. Nella quasi totalità dei casi, quest’ultimo avrebbe come uniche conseguenze:

  • lunghi tempi di attesa (fino a 3 gradi di giudizio);
  • l’assoluzione del sanitario (con un decreto di archiviazione);
  • costi rilevanti a carico del paziente (spese vive e di giudizio).

La responsabilità civile del medico e della struttura ospedaliera

L’articolo 7 della legge Gelli-Bianco distingue la responsabilità del medico da quella della struttura sanitaria.

Responsabilità della struttura sanitaria (ospedale, clinica, ecc)

La struttura risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari che vi lavorano. Trattasi di responsabilità contrattuale (vedi artt. 1218 e 1228 del Codice Civile).

Il termine di prescrizione è di 10 anni. In altre parole, il paziente ha dieci anni di tempo per richiedere un risarcimento per i danni subìti.

Responsabilità del sanitario (medico, specialista, anestesista, operatori vari)

Il danneggiato deve dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso di causa tra condotta del medico e danno provocato. Trattasi di responsabilità extracontrattuale (vedi art. 2043 del Codice Civile).

Il termine di prescrizione è di 5 anni. In altre parole, il danneggiato ha cinque anni di tempo per far valere i propri diritti.

Malasanità e assicurazioni

La legge Gelli-Bianco obbliga le strutture sanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

In realtà però molte strutture scelgono fra due alternative, consentite dalla legge:

  • la copertura assicurativa mista. L’assicurazione copre una parte dell’importo da risarcire (franchigia), il resto è a carico della struttura sanitaria (autoassicurazione). Spesso accade che ci sia un vero e proprio scarica-barile fra assicurazione e struttura sanitaria. L’unico a farne le spese è il paziente.
  • la struttura sanitaria si fa carico per intero dell’importo da risarcire (autoassicurazione). Più volte si verifica che le strutture non hanno soldi per pagare i danni. Anche in questo caso l’unico a rimetterci è il paziente.

Scadenza domanda di risarcimento per malasanità

I dieci (o i cinque) anni di tempo entro i quali il paziente danneggiato può richiedere un risarcimento, decorrono dal momento in cui ha “consapevolezza” di un presunto errore a suo danno, perché solo da quel momento è in grado di far valere i propri diritti. In poche parole, se l’errore è stato commesso vent’anni prima, ma soltanto lo scorso anno il paziente ha potuto rilevare le conseguenze dell’errore, è dallo scorso anno che decorrono i dieci (o i cinque) anni per poter richiedere un risarcimento.

Caso morte:

Se il paziente è deceduto in seguito a un intervento mal eseguito i tempi decorrono dal momento dell’intervento.

N.B.: in caso di morte dobbiamo distinguere tra:

  • il diritto al risarcimento del danno fatto valere da un familiare nella sua qualità di erede (iure hereditatis), si prescrive in dieci anni nel caso di responsabilità contrattuale;
  • il diritto al risarcimento a favore dei congiunti per la perdita del rapporto parentale (iure proprio), si prescrive in 5 anni indipendentemente dalla natura del contratto.

Caso danno permanente:

Sintetizziamo con un esempio. Se durante un intervento di neurochirurgia al paziente è stata lesa per errore la colonna vertebrale e ora non può più camminare, i tempi decorrono dalla data dell’intervento.

Caso danno occulto

Se per assurdo, durante un intervento, i medici dimenticano una garza nella pancia del paziente e lui comincia a stare male un anno dopo, è da quel momento che ha dieci anni di tempo per chiedere il risarcimento.

Quello che conta dunque per calcolare i tempi della prescrizione, è il “manifestarsi” dell’errore. Per esempio, ricordiamo una sentenza che ha decretato la condanna di un dentista a risarcire il paziente. Il medico non ha potuto invocare la prescrizione anche se erano già decorsi i termini perché il perdurare del dolore che il paziente avvertiva si è spinto oltre il termine entro il quale sarebbe invece dovuto cessare. Quindi i tempi sono decorsi da quel momento e non da quando era stato eseguito l’intervento.

Quindi, nei casi in cui il danno resta “occulto”, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della “esteriorizzazione” del danno stesso.

Un altro caso piuttosto comune di danno occulto si verifica con le malattie lungolatenti. Prima di manifestarsi attraversano un periodo di incubazione. La gravità delle conseguenze si appalesa solo a distanza di tempo dal contagio. A volte sono asintomatiche per anni, come l’epatite C o la sieropositività all’AIDS.

Errori medici prescritti?

Hai il timore che il tempo per far valere i tuoi diritti sia già scaduto?

Anche se sono trascorsi più di dieci anni, un buon avvocato specializzato in casi di malasanità può, legge alla mano, stabilire se per il tuo caso si può dare avvio ad una pratica risarcitoria.

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