Prescrizione del diritto al risarcimento in caso di errore medico
Molti si chiedono quali sono i tempi entro i quali è possibile richiedere un risarcimento danni per un atto di malasanità.
In estrema sintesi, la risposta è: 5 o 10 anni, a seconda di chi ha commesso l’errore. Ma vediamo meglio ogni cosa, nel dettaglio.
La legge Gelli-Bianco e gli errori medici
La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge “Gelli-Bianco”) ha cambiato le carte in tavola.
Prima della sua entrata in vigore, la responsabilità professionale del medico era da inquadrarsi nell’ambito contrattuale. La conseguenza diretta era che il paziente aveva dieci anni di tempo per far valere i suoi diritti (vedi artt. 2935 e 2946 del Codice Civile).
La nuova legge “Gelli-Bianco” ha introdotto le seguenti novità:
La responsabilità penale del medico
La norma prevede che il medico non può essere perseguito penalmente, anche se ha agito con imperizia, qualora:
- abbia rispettato le disposizioni delle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali (la c.d. ars medica);
- le linee guida o le buone pratiche che ha applicato siano state adeguate al caso.
Con l’avvento della nuova legge, Malasanita360 non raccomanda quasi mai il procedimento penale. Nella quasi totalità dei casi, quest’ultimo avrebbe come uniche conseguenze:
- lunghi tempi di attesa (fino a 3 gradi di giudizio);
- l’assoluzione del sanitario (con un decreto di archiviazione);
- costi rilevanti a carico del paziente (spese vive e di giudizio).
La responsabilità civile del medico e della struttura ospedaliera
L’articolo 7 della legge Gelli-Bianco distingue la responsabilità del medico da quella della struttura sanitaria.
Responsabilità della struttura sanitaria (ospedale, clinica, ecc)
La struttura risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari che vi lavorano. Trattasi di responsabilità contrattuale (vedi artt. 1218 e 1228 del Codice Civile).
Il termine di prescrizione è di 10 anni. In altre parole, il paziente ha dieci anni di tempo per richiedere un risarcimento per i danni subìti.
Responsabilità del sanitario (medico, specialista, anestesista, operatori vari)
Il danneggiato deve dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso di causa tra condotta del medico e danno provocato. Trattasi di responsabilità extracontrattuale (vedi art. 2043 del Codice Civile).
Il termine di prescrizione è di 5 anni. In altre parole, il danneggiato ha cinque anni di tempo per far valere i propri diritti.
Malasanità e assicurazioni
La legge Gelli-Bianco obbliga le strutture sanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
In realtà però molte strutture scelgono fra due alternative, consentite dalla legge:
- la copertura assicurativa mista. L’assicurazione copre una parte dell’importo da risarcire (franchigia), il resto è a carico della struttura sanitaria (autoassicurazione). Spesso accade che ci sia un vero e proprio scarica-barile fra assicurazione e struttura sanitaria. L’unico a farne le spese è il paziente.
- la struttura sanitaria si fa carico per intero dell’importo da risarcire (autoassicurazione). Più volte si verifica che le strutture non hanno soldi per pagare i danni. Anche in questo caso l’unico a rimetterci è il paziente.
Scadenza domanda di risarcimento per malasanità
I dieci (o i cinque) anni di tempo entro i quali il paziente danneggiato può richiedere un risarcimento, decorrono dal momento dell’errore stesso.
Caso morte:
Se il paziente è deceduto in seguito a un intervento mal eseguito i tempi decorrono dal momento dell’intervento.
N.B.: in caso di morte dobbiamo distinguere tra:
- il diritto al risarcimento del danno fatto valere da un familiare nella sua qualità di erede (iure hereditatis), si prescrive in dieci anni nel caso di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento a favore dei congiunti per la perdita del rapporto parentale (iure proprio), si prescrive in 5 anni indipendentemente dalla natura del contratto.
Caso danno permanente:
Sintetizziamo con un esempio. Se durante un intervento di neurochirurgia al paziente è stata lesa per errore la colonna vertebrale e ora non può più camminare, i tempi decorrono dalla data dell’intervento.
Errori medici prescritti?
Hai il timore che il tempo per far valere i tuoi diritti sia già scaduto?
Un buon avvocato specializzato in casi di malasanità può, legge alla mano, stabilire se per il tuo caso si può dare avvio ad una pratica risarcitoria.
Malasanità360 è al tuo fianco
Se non sono ancora trascorsi 10 anni (in caso di invalidità grave) o 5 anni (in caso di decesso) dal presunto errore dei sanitari, puoi contattarci per avere maggiori informazioni. Uno Staff che da anni opera nel settore della malpractice medica saprà ascoltarti e rispondere alle tue domande. Seguiamo casi in tutta Italia (gravi invalidità permanenti e decessi).
Malasanità360: risarcimenti per errori medici in tutta Italia.




Risarcimento danni per l’assistenza post-operatoria
/in casi risolti, errore medico/da Malasanità360